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Le Camere di Commercio e il Registro AEE
L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE,
istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.
All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale,
nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal decreto.
L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni,
è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato secondo le modalità indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X del D.lgs. 49/2014 e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.